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Corsi di formazione per addetti alla gestione emergenze di Primo soccorso

ai sensi del DM. 15/07/03 n. 388 e D.Lgs. 09/04/08 n.81

Corsi programmati

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Descrizione

Il corso illustrerà alcuni modelli di comportamento per intervenire in modo adeguato nelle situazioni di emergenza medica o traumatologica. Gli obiettivi formativi specifici riguardano: il riconoscimento di una situazione di emergenza/urgenza sanitaria, il corretto allertamento del sistema di emergenza 118; l'acquisizione delle conoscenze generali sulle patologie specifiche e sui traumi in ambiente di lavoro; l'acquisizione delle tecniche di supporto alle funzioni vitali (BLS); l'acquisizione delle capacità di intervento pratico nelle diverse situazioni di emergenza/urgenza.

Il corso per la gestione delle emergenze di PRIMO SOCCORSO si compone di una parte teorica ed una parte pratica che permette ai corsisti di simulare la gestione dell'emergenza.

I corsi di Primo Soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel D.M. 388/03. Per determinare il gruppo a cui appartiene l'azienda è necessario, sulla base del codice di tariffa INAIL, identificare il corrispondente indice di inabilità, reperibile sul sito INAIL.

Le Aziende del Gruppo A sono quelle con indice di inabilità superiore a 4. Le Aziende del Gruppo B e C sono quelle con indice di inabilità minore o uguale a 4. Per ulteriori dettagli si rimanda al D.M. 388/03.

AZIENDE GRUPPO B e C
12 ore
corso in presenza
  • aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  • indice di inabilità minore o uguale a 4
AZIENDE GRUPPO A
16 ore
corso in presenza
  • aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
  • aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Allegati

Informazioni

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